Art. 44.

      1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 43, si deve tenere conto della distanza più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
      2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.